ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012: “Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le  stazioni  appaltanti  sono  in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la  struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione;  i tempi di completamento dell’opera, servizio  o  fornitura;  l’importo delle somme liquidate.

Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono  pubblicate  in tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato digitale standard aperto che consenta di  analizzare  e  rielaborare, anche a fini  statistici, i  dati  informatici.

Le  amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni  all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture, che le pubblica nel proprio  sito  web  in  una  sezione  liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla  tipologia di stazione appaltante  e  per  regione.  L’Autorità individua  con propria  deliberazione  le  informazioni  rilevanti  e  le   relative modalità di trasmissione.

Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno, l’Autorità per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte  dei  conti  l’elenco  delle amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica  l’articolo  6,  comma  11,  del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. 

Allegati:

AVVISO

Considerato che la BDNCP dal 1° gennaio 2024 assicura la pubblicazione dei dati individuati all’art. 28, co. 3, del nuovo codice, tra cui quelli già previsti dall’art. 1, co. 32, della legge 190/2012 pertanto abrogato dal nuovo codice, l’Autorità Nazionale Anticorruzione chiarisce che non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l’invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio, con indicazione del luogo di pubblicazione di detto file; di conseguenza, perdono di efficacia le relative specifiche tecniche che disciplinavano le modalità di compilazione e pubblicazione del file XML e di invio ad ANAC della dichiarazione di adempimento.